La Legge di Bilancio 2018 ha previsto importanti novità per l’acquisto di carburante da parte di soggetti passivi IVA, sia per quanto riguarda la documentazione, sia per quanto riguarda le condizioni per la deducibilità del costo e la detrazione dell’IVA.
In particolare, il co. 3 dell’art. 22del D.P.R. 633/1972 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentanti con fattura elettronica se effettuati da soggetti passivi Iva, relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Continueranno ad essere validi fiscalmente i buoni benzina.
Per quanto riguarda la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, è richiesto l’obbligo di pagamento del carburante con mezzi elettronici di pagamento. Nello specifico: carta di credito; bancomat; carta prepagata; assegno; bonifico.
L’abrogazione delle schede carburante era prevista già per il 1°luglio 2018, ma tale scadenza è stata spostata al fino al 1°gennaio 2019, come disposto dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 giugno 2018.
Fino al 31.12.2018 sarà dunque possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Il rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai privati consumatori: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Per ulteriori informazioni lo Studio De Iapinis rimane a completa disposizione.